giovedì 5 marzo 2015

Tribunale di Roma 19 - 21.1. 2015- Sanzioni economiche a favore dello Stato per comportamenti non leali e probi tenuti in sede di mediazione

Tribunale di Roma
ordinanza 19 - 21 gennaio 2015
Giudice Ranieri

Omissis…
1.2 Vertendosi in materia locatizia le parti vanno comunque inviate senza indugio in mediazione obbligatoria onde discutere ed auspicabilmente risolvere il contenzioso insorto senza proseguire nel presente giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria già così oberata. Pertanto, visto il d.lgs. n. 28/2010 sulla mediazione obbligatoria come modificato dall’art. 84 del d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni in legge n. 98/2013, in vigore del 21 settembre 2013 assegna alle parti termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione e fissa udienza all’1 luglio 2015, ore 11.45, nella non creduta ipotesi in cui la conciliazione non sortisca esito positivo; udienza fissata ex art. 420 c.p.c. per la discussione nel merito previo esame dei temi concretamente affrontati e dell’esito della mediazione svolta secondo lealtà e probità, dovrà essere prodotto il verbale di mediazione. Segnala sin d’ora che la legge sulla mediazione obbligatoria prevede la irrogazione di sanzioni economiche a favore dello Stato ed carico dell’una e dell’altra parte per eventuali comportamenti non leali non probi tenuti in sede di mediazione
1.3 Segnala alle parti che l’art. 96 comma 3 c.p.c. prevede la condanna al pagamento di una somma di denaro a carico di quella parte che dovesse risultare aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Omissis…