Il Consiglio dei ministri ha approvato in via
definitiva, dopo aver ottenuto il parere favorevole delle Commissioni
parlamentari competenti e su proposta del Presidente Matteo Renzi e del
Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, un decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa
delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE)
n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i
consumatori).
La direttiva 2013/11/UE nasce dalla necessità di
offrire ai consumatori una soluzione semplice ed extragiudiziale alle
controversie tra consumatori ed imprese. Per il recepimento della
direttiva sono state apportate essenzialmente integrazioni e modifiche
al Codice del consumo (decreto legislativo n.206/2005), al fine di
mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando il più
possibile l’impostazione del Codice medesimo. Il consumatore non può
essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice
competente, qualunque sia l’esito della procedura di composizione
extragiudiziale.
Per organismo ADR si intende qualsiasi organismo, a
prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente che
offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR
ed è iscritto in un apposito elenco istituito presso ciascuna Autorità
competente (Ministero della giustizia, unitamente al Ministero dello
sviluppo economico, Consob, AEEGSI, AGCOM e Banca d’Italia). Ogni
Autorità definisce il procedimento per l’iscrizione e verifica il
rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità nonché il
rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il
consumatore, del servizio.
È fatto obbligo agli organismi ADR di mantenere
un sito web che fornisca alle parti facile accesso alle informazioni ma
al contempo deve essere consentita al consumatore la possibilità di
presentare reclamo anche con modalità diverse da quella telematica.
Il Ministero dello sviluppo economico è designato
come unico punto di contato con la Commissione europea e al fine di
definire uniformità di indirizzo nel compimento delle funzioni delle
Autorità competenti è istituito presso lo stesso Ministero un tavolo
di coordinamento e di indirizzo.
fonte: www.governo.it