Tribunale di Palermo
sez. I Civile
Giudice Ruvolo
Osserva
Parte attrice ha formulato domanda di condanna al risarcimento dei
danni non patrimoniali (per € 70.000) che avrebbe subito a causa di una
condotta di natura diffamatoria posta in essere tramite comunicato
apparso su sito internet. La Federazione convenuta ha:
1) ha eccepito l’improcedibilità della domanda ex artt. 4 e 5 d.lgs. 28/2010 avendo parte attrice proposto istanza di mediazione soltanto in data 10.11.2014 (mentre la notifica della citazione risaliva all’ottobre 2014) dinanzi all’Organismo di mediazione forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, organismo che sarebbe stato comunque territorialmente incompetente considerato che il giudice territorialmente competente a conoscere la presente controversia andava individuato nel Tribunale di Roma avendo essa convenuta sede in Roma;
1) ha eccepito l’improcedibilità della domanda ex artt. 4 e 5 d.lgs. 28/2010 avendo parte attrice proposto istanza di mediazione soltanto in data 10.11.2014 (mentre la notifica della citazione risaliva all’ottobre 2014) dinanzi all’Organismo di mediazione forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, organismo che sarebbe stato comunque territorialmente incompetente considerato che il giudice territorialmente competente a conoscere la presente controversia andava individuato nel Tribunale di Roma avendo essa convenuta sede in Roma;
2) ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Palermo ai sensi dell’art. 19 c.p.c.;
3) ha eccepito il difetto di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, essendo, viceversa, devoluta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie concernenti gli atti degli ordini professionali;
4) ha rilevato l’infondatezza nel merito della domanda. Con successiva nota del 4.3.20 15 la Federazione convenuta rinunciava all’eccezione relativa al difetto di giurisdizione ed a quella afferente l’incompetenza territoriale. Insisteva, invece, nell’eccezione relativa alla tardiva presentazione dell’istanza di mediazione.
Orbene – rimettendo alla sentenza di definizione del presente giudizio l’esame della questione relativa al difetto di giurisdizione – va invece, adesso, valutata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta, stante la sua rilevanza al fine di ritenere supportata o meno da un giustificato motivo la mancata partecipazione al procedimento di mediazione da parte della Federazione.
Al
riguardo si osservi che la questione relativa all’individuazione della
competenza è stata risolta da un intervento delle Sezioni Unite che con
la sentenza n. 21661 / 2009 hanno posto fine al contrasto
giurisprudenziale esistente sul punto statuendo che nel giudizio per il
risarcimento dei danni derivanti “dal pregiudizio dei diritti della
personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per
territorio si radica, in riferimento al ‘forum commissi delicti” di cui
all’ari. 20 cod. proc. civ., nel luogo del domicilio (o della sede
della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza
del soggetto danneggiato. Tale individuazione – che corrisponde al luogo
in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della
reputazione – consente, da un lato, di evitare un criterio “ambulatorio”
della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale
della precostituzione del giudice, e, dall’altro, si presenta aderente
alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno evento,
bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il
giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili
controversie, è solitamente il soggetto più debole” Visto che il
soggetto danneggiato è nel caso di specie ubicato in Palermo, corretta è
stata, dunque, la proposizione della domanda innanzi al Tribunale di
Palermo, ivi avendo la propria sede l’Ordine dei medici veterinari che
lamenta di avere subito il danno da diffamazione per effetto di
pubblicazione di notizia su sito internet, così come corretta è stata,
di conseguenza, la presentazione dell’istanza di mediazione dinanzi
all’Organismo di mediazione forense del Consiglio dell’ordine degli
avvocati di Palermo.
Ne consegue, dunque, che è priva di un giustificato motivo la mancata adesione da parte della Federazione al procedimento di mediazione, stante l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale posta a base della dichiarazione di mancata adesione alla procedura di mediazione effettuata in data 1.12.2014 ad opera della Federazione convenuta, eccezione cui peraltro la stessa parte convenuta ha nel corso del giudizio rinunciato.
Ciò determina l’applicazione di quanto disposto al riformato comma 5 dell’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010 secondo cui “il giudice condanna la parte costituita che (…) non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. La citata disposizione normativa pare, infatti, non lasciare margini di discrezionalità al giudice che è, dunque, tenuto – una volta ravvisata la mancanza di un motivo che giustifichi l’assenza di una parte al procedimento di mediazione laddove esso sia previsto, come nel caso di specie, quale condizione di procedibilità – ad applicare la sanzione di cui all’art. 4 bis. Ne discende, quindi, che la .......va condannata al pagamento in favore dell’Erario della somma di Euro 518,00 tale essendo l’importo versato da parte attrice a titolo di contributo unificato. Deve ora esaminarsi la questione relativa al momento processuale in cui deve comminarsi la sanzione per ingiustificata, mancata comparizione al procedimento di mediazione. Al riguardo va innanzitutto premesso che il comma 4 bis dell’art. 8 del d.lgs. 28/2010 stabilisce che “il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio’. Tale modifica normativa (introdotta da ultimo nel 2013 dopo la sentenza della Corte costituzionale 272/20 12 ma identica a quella già apportata dalla legge 148/2011 di modifica del comma 5 dell’art. 8) affonda le sue radici, molto probabilmente, nel decreto ministeriale del 6 luglio 2011 n. 145 (entrato in vigore il 26 agosto) con il quale è stato modificato il D.M. 180/2010 introducendo, tra le altre cose, il pagamento della sola somma di € 40,00 o € 50,00 per il caso di mancata comparizione del chiamato. In altri termini, introdotta un’agevolazione economica per l’istante (non essendo giusto che questi sostenesse costi, a volte anche ingenti, per un tentativo di conciliazione neppure svoltosi a causa del comportamento non collaborativo dell’altra parte), occorreva stimolare in qualche modo la partecipazione del chiamato alla mediazione. Ciò anche per evitare che si potessero creare situazioni di tacito accordo tra i litiganti al fine di non far comparire il convenuto ed andare in giudizio a modico prezzo. Ecco che per sollecitare il chiamato a partecipare al tavolo della mediazione si è pensato ad una sanzione economica come misura che bilanciasse la ridotta spesa per il caso di mediazione contumaciale e facesse riflettere bene il chiamato sull’eventuale scelta non collaborativa.
Ne consegue, dunque, che è priva di un giustificato motivo la mancata adesione da parte della Federazione al procedimento di mediazione, stante l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale posta a base della dichiarazione di mancata adesione alla procedura di mediazione effettuata in data 1.12.2014 ad opera della Federazione convenuta, eccezione cui peraltro la stessa parte convenuta ha nel corso del giudizio rinunciato.
Ciò determina l’applicazione di quanto disposto al riformato comma 5 dell’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010 secondo cui “il giudice condanna la parte costituita che (…) non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. La citata disposizione normativa pare, infatti, non lasciare margini di discrezionalità al giudice che è, dunque, tenuto – una volta ravvisata la mancanza di un motivo che giustifichi l’assenza di una parte al procedimento di mediazione laddove esso sia previsto, come nel caso di specie, quale condizione di procedibilità – ad applicare la sanzione di cui all’art. 4 bis. Ne discende, quindi, che la .......va condannata al pagamento in favore dell’Erario della somma di Euro 518,00 tale essendo l’importo versato da parte attrice a titolo di contributo unificato. Deve ora esaminarsi la questione relativa al momento processuale in cui deve comminarsi la sanzione per ingiustificata, mancata comparizione al procedimento di mediazione. Al riguardo va innanzitutto premesso che il comma 4 bis dell’art. 8 del d.lgs. 28/2010 stabilisce che “il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio’. Tale modifica normativa (introdotta da ultimo nel 2013 dopo la sentenza della Corte costituzionale 272/20 12 ma identica a quella già apportata dalla legge 148/2011 di modifica del comma 5 dell’art. 8) affonda le sue radici, molto probabilmente, nel decreto ministeriale del 6 luglio 2011 n. 145 (entrato in vigore il 26 agosto) con il quale è stato modificato il D.M. 180/2010 introducendo, tra le altre cose, il pagamento della sola somma di € 40,00 o € 50,00 per il caso di mancata comparizione del chiamato. In altri termini, introdotta un’agevolazione economica per l’istante (non essendo giusto che questi sostenesse costi, a volte anche ingenti, per un tentativo di conciliazione neppure svoltosi a causa del comportamento non collaborativo dell’altra parte), occorreva stimolare in qualche modo la partecipazione del chiamato alla mediazione. Ciò anche per evitare che si potessero creare situazioni di tacito accordo tra i litiganti al fine di non far comparire il convenuto ed andare in giudizio a modico prezzo. Ecco che per sollecitare il chiamato a partecipare al tavolo della mediazione si è pensato ad una sanzione economica come misura che bilanciasse la ridotta spesa per il caso di mediazione contumaciale e facesse riflettere bene il chiamato sull’eventuale scelta non collaborativa.
Che
si tratti di misura sanzionatoria è reso evidente dal fatto che il
pagamento non viene ordinato in favore dell’attore ma in favore dello
Stato. Quest’ultimo, che ha già incassato il contributo unificato da
parte dell’attore, riscuote anche un’altra somma di pari importo. E
proprio perché si tratta di una sanzione imposta dallo Stato e non di un
rimborso all’attore delle spese per il contributo unificato, non vi è
la necessità che la valutazione del giudice sull’imposizione di tale
sanzione venga fatta in sede di decisione sul regime delle spese di lite
in sentenza. Nulla esclude che anche prima della sentenza il giudice
possa emettere la condanna in questione. Certo, occorre che sia chiaro
il motivo della mancata comparizione, motivo che può essere esplicitato
dal convenuto già in comparsa di risposta o alla prima udienza, con
conseguente possibilità di emettere in quest’ultima sede la relativa
condanna. Si dovrà invece aspettare la scadenza delle preclusioni
istruttorie di cui ai termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. o la fine
della fase istruttoria quando il motivo sia allegato e si intenda
provarlo per testimoni o con documenti da depositare nei detti termini.
La valutazione sulla sanzione economica in questione andrà infine
effettuata nella fase decisoria quando essa sia costituita, ad esempio,
dalla temerarietà della lite. Se poi non viene addotta alcuna ragione
della mancata partecipazione o se il motivo fatto valere non è ritenuto
dal giudice giustificato la condanna è automatica. La legge non
attribuisce al giudice alcun potere discrezionale. La norma prevede che
in assenza di giustificato motivo il “giudice condanna”. Non è
utilizzata l’espressione “può condannare”, che sarebbe stata invece
indicativa di una facoltà attribuita al giudice. Il “può” è impiegato
nella prima parte del comma 5 a proposito degli argomenti di prova, ma
non anche per l’applicazione della sanzione economica. Neppure può
ritenersi preclusivo all’immediata comminatoria della sanzione economica
in questione il fatto che non sia stata convertita in legge quella
parte dell’art. 12 del decreto legge 22 dicembre 2011 n. 212 che
prevedeva che tale sanzione venisse comminata “con ordinanza non
impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione
delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’articolo 5, comma
1″.
La
mancata conversione in legge di questa parte del decreto legge 212 /
2011 depone non per una necessaria valutazione in sentenza
dell’applicazione della sanzione (che, come detto, è estranea al regime
delle spese di lite), ma per una non necessaria predeterminazione del
momento dell’iter processuale in cui il giudice deve effettuare il
sindacato in questione e deve procedere ad irrogare la sanzione se non
ritiene giustificata la mancata comparizione. Mai comunque si può
condannare chi, non comparso in mediazione, sia rimasto contumace pure
in giudizio. Nonostante la sua mancata comparizione in mediazione
rimanga ingiustificata, deve rilevarsi che la modifica normativa rende
possibile una condanna solo nei confronti della “parte costituita” . Ed è
giusto che sia stata operata questa limitazione, poiché altrimenti si
sarebbe introdotta una sanzione indiretta della contumacia a forte
rischio di incostituzionalità. Ciò che, invece, si è voluto tentare di
evitare è che chi vuol far valere le proprie ragioni in giudizio in
relazione alle richieste dell’attore possa agevolmente sottrarsi al
tentativo di conciliazione. Non si vuole obbligare le parti ad
accordarsi, ma stimolare i litiganti a tentare di trovare l’accordo. Il
legislatore ha introdotto la mediazione obbligatoria e cerca ora di
prevedere delle condizioni che ne garantiscano l’efficace svolgimento.
La prima di queste è che tutte le parti siano presenti, laddove
possibile, al tavolo della mediazione. Chi non è presente e poi invece
si costituisce in giudizio aumentando il contenzioso giudiziario e la
ragionevole durata degli altri processi deve giustificare il motivo
della sua assenza. Ora, nel presente giudizio è ben chiaro quale sia
stata la ragione della mancata comparizione in mediazione della
convenuta, ragione addirittura indicata per iscritto nella lettera
datata 1.12.2014 inviata dalla convenuta all’organismo di mediazione.
Non occorre sul punto procedere ad alcuna attività istruttoria né si
deve aspettare la fase decisoria del giudizio (alla quale invece
andrebbe demandata l’eventuale condanna per le ingiustificate assenze
basate sull’infondatezza della pretesa avversaria), fase nella quale non
si disporrebbe di elementi ulteriori rispetto a quelli di cui
attualmente si dispone. Va quindi disposta con la presente ordinanza la
condanna della convenuta, che non è comparsa al procedimento di
mediazione senza giustificato motivo, al versamento in favore
dell’Erario di una somma di importo corrispondente al contributo
unificato dovuto per il presente giudizio. Deve ora esaminarsi
l’eccezione di tardività della presentazione della domanda di mediazione
formulata dalla Federazione convenuta. In proposito si osservi che
parte attrice ha instaurato il procedimento di mediazione con domanda
avanzata nel novembre 2014 e ha notificato l’atto di citazione
nell’ottobre 2014. Ciò posto, non può non evidenziarsi che se è vero che
la parte è tenuta ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 ad
esperire il procedimento di mediazione prima dell’instaurazione del
giudizio, è parimenti vero che tale adempimento costituisce mera
condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con la conseguenza
che ove il Giudice riscontri il mancato esperimento della mediazione,
lo stesso provvede assegnando alle parti un termine di quindici giorni
per la presentazione della domanda di mediazione e fissando la
successiva udienza non prima che siano trascorsi tre mesi. In altri
termini, nei casi in cui la domanda sia priva della chiesta condizione
di procedibilità per mancata previa instaurazione del procedimento di
mediazione l’attore può ben dotarla di tale condizione instaurando il
procedimento di mediazione nel termine assegnato dal Giudice. Nella
vicenda oggetto del presente giudizio la situazione di fatto che si
prospetta al Giudicante è quella di una domanda di mediazione avanzata
prima della prima udienza ed introduttiva di un procedimento di
mediazione che, però, non si è mai tenuto in quanto l’Organismo di
mediazione, dopo avere ricevuto il 10. l’istanza di mediazione e dopo
avere comunicato all’attrice in pari data l’attestazione di iscrizione e
l’avviso che a breve sarebbe stata inviata comunicazione della data
dell’incontro e del nome del mediatore designato, il 9.12.2014 inviava
all’attrice la seguente nota: “si comunica che in data 01/ 12/2014 sono
pervenute, a mezzo pec… formale comunicazione di non adesione per
incompetenza territoriale dell’organismo adito da parte istante da parte
del dr. G. P. n.q. di presidente di FNOVI n.p. del vice presidente
dott.ssa C. B.. Pertanto, l’incontro di mediazione previsto per il
giorno 23/ 12/2014 ore 15.30 è stato annullato ed il procedimento di
mediazione chiuso d’ufficio per improcedibilità”. Ora, è noto che l’art.
8 d.lgs. 28/2010 prevede che “all’atto della presentazione della
domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un
mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni
dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro
sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la
ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli
incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono
partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Durante il primo incontro il
mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento
della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro,
invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di
iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo
svolgimento”. Pertanto, il responsabile dell’organismo di mediazione
deve necessariamente fissare il primo incontro tra le parti e non può
revocare tale fissazione all’esito della comunicazione della mancata
adesione ad opera della parte chiamata. La procedura di mediazione è
finalizzata a fare incontrare effettivamente le parti affinché le stesse
tentino una soluzione amichevole della lite. L’invio da parte del
chiamato di una non contemplata dichiarazione di mancata adesione alla
procedura di mediazione non comporta l’aborto della procedura di
mediazione. Il citato art. 8 del d.lgs. 28/2010 prevede un’eventuale
mancata comparizione ma non una mancata adesione alla procedura di
mediazione. Va quindi lasciato fermo l’incontro di mediazione già
fissato anche in caso di ricezione da parte dell’organismo di mediazione
di comunicazioni di mancata adesione. Orbene, nella fattispecie in
esame il procedimento di mediazione non poteva essere chiuso d’ufficio,
previa revoca dell’incontro già fissato, a seguito della comunicazione
di mancata adesione da parte del P. e della stessa FNOVI. Nel rispetto,
dunque, della lettera della citata disposizione normativa di cui
all’art. 8 d.lgs. 28/2010 e conformemente alla ratio sottesa all’intera
procedura di mediazione – volta a riattivare la comunicazione tra le
parti litiganti al fine di renderle in grado di verificare la
possibilità di una soluzione concordata del conflitto – le parti vanno
nuovamente inviate in mediazione affinché la relativa procedura si
svolga correttamente a seguito di regolare fissazione di un incontro da
parte del mediatore.
Vanno ora chiarite le condizioni verificatesi le quali può ritenersi correttamente formata la condizione di procedibilità. Al riguardo si precisa che potrà considerarsi formata la condizione di procedibilità se vi sarà la presenza personale delle parti e se le parti hanno effettuato un tentativo di mediazione vero e proprio e ciò in considerazione della lettera e della ratio delle disposizioni di cui al d.lgs. 28/2010 e visto che l’istituto della mediazione mira ad un’effettiva interazione tra le parti di fronte al mediatore (che deve poter comprendere gli effettivi interessi delle parti) ed ad una soluzione extragiudiziale della controversia.
In caso di mancata comparizione personale dell’attore la sua domanda non potrà considerarsi munita di procedibilità. Se non comparirà il convenuto senza giustificato motivo dovrà nuovamente valutarsi l’applicabilità della disposizione sulla sanzione di cui al comma 4 bis dell’art. 8 del d.lgs. 28/2010. Alla luce di quanto emerso all’udienza del 17.7.20 15 sembra opportuno formulare alle parti, ex art. 185 bis c.p.c, la seguente proposta conciliativa, che potrà eventualmente anche costituire il punto di partenza del percorso conciliativo da intraprendere davanti al mediatore:
art. 1) precisazione da parte della Federazione convenuta, con le stesse forme e con gli stessi mezzi utilizzati per la diffusione della notizia lamentata in citazione, del fatto che vi è stato un fraintendimento tra le parti e che la stessa Federazione non intendeva in alcun modo imputare alcuna violazione del codice deontologico ai veterinari iscritti all’Ordine di Palermo che operavano in relazione alla specifica campagna di sterilizzazione e di microchippatura dei cani nell’isola di Lampedusa;
art. 2) rinunzia ad opera di parte attrice alla domanda risarcitoria formulata nel presente giudizio;
art. 3) pagamento ad opera di parte convenuta, a titolo di parziale contributo alla refusione delle spese sostenute da parte attrice, della somma di € 1.500,00;
Vanno ora chiarite le condizioni verificatesi le quali può ritenersi correttamente formata la condizione di procedibilità. Al riguardo si precisa che potrà considerarsi formata la condizione di procedibilità se vi sarà la presenza personale delle parti e se le parti hanno effettuato un tentativo di mediazione vero e proprio e ciò in considerazione della lettera e della ratio delle disposizioni di cui al d.lgs. 28/2010 e visto che l’istituto della mediazione mira ad un’effettiva interazione tra le parti di fronte al mediatore (che deve poter comprendere gli effettivi interessi delle parti) ed ad una soluzione extragiudiziale della controversia.
In caso di mancata comparizione personale dell’attore la sua domanda non potrà considerarsi munita di procedibilità. Se non comparirà il convenuto senza giustificato motivo dovrà nuovamente valutarsi l’applicabilità della disposizione sulla sanzione di cui al comma 4 bis dell’art. 8 del d.lgs. 28/2010. Alla luce di quanto emerso all’udienza del 17.7.20 15 sembra opportuno formulare alle parti, ex art. 185 bis c.p.c, la seguente proposta conciliativa, che potrà eventualmente anche costituire il punto di partenza del percorso conciliativo da intraprendere davanti al mediatore:
art. 1) precisazione da parte della Federazione convenuta, con le stesse forme e con gli stessi mezzi utilizzati per la diffusione della notizia lamentata in citazione, del fatto che vi è stato un fraintendimento tra le parti e che la stessa Federazione non intendeva in alcun modo imputare alcuna violazione del codice deontologico ai veterinari iscritti all’Ordine di Palermo che operavano in relazione alla specifica campagna di sterilizzazione e di microchippatura dei cani nell’isola di Lampedusa;
art. 2) rinunzia ad opera di parte attrice alla domanda risarcitoria formulata nel presente giudizio;
art. 3) pagamento ad opera di parte convenuta, a titolo di parziale contributo alla refusione delle spese sostenute da parte attrice, della somma di € 1.500,00;
P.Q.M.
condanna parte resistente, che non è comparsa al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento in favore dell’Erario della somma di € 518,00 (importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio);
invia nuovamente le parti in mediazione affinché la relativa procedura si svolga correttamente; assegna alle parti il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza al fine di depositare l’istanza di mediazione;
formula alle parti la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. indicata in parte motiva;
fissa per la prosecuzione del giudizio l’udienza del giorno 15.12.2015, ore 11.00.
Si comunichi. Il Giudice rinvia le parti in mediazione, precisando secondo una giurisprudenza oramai consolidata, che la procedibilità sarà soddisfatta soltanto se le parti svolgeranno effettivamente la mediazione.