La Suprema Corte di Cassazione con sentena del 3 dicembre 2015 n. 24629 mette fine al contrasto insorto tra i giudici di merito sulla parte cui spetti l'onere di attivare il procedimento di mediazione nel caso di opposisione a decreto ingiuntivo.
Per la Suprema Corte é l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore.
E' dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perchè è l'opponente che che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga.
Scarica sentenza integrale:
Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 24629/ 2015
Per la Suprema Corte é l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore.
E' dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perchè è l'opponente che che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga.
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Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 24629/ 2015