mercoledì 10 febbraio 2016

Il convenuto che non si presenta all’incontro fissato dall’Organismo di mediazione , prescindendo del tutto dall’esito della causa, è sanzionato con ordinanza ex art. 176 c.p.c. alla prima udienza utile.


Tribunale di Mantova
Sezione Prima


Il Giudice Istruttore,
- letti gli atti del procedimento n. _____/15 e sciogliendo la riserva di cui al verbale odierno così provvede:


- rilevato che il giudizio ha ad oggetto una domanda concernente diritti reali ed è quindi soggetto alla disciplina di cui all’art. 5 del d. lgs. 28/2010;


- osservato che parte convenuta, costituitasi in giudizio, non è comparsa senza giustificato motivo all’incontro fissato dall’organismo di mediazione designato sicché ricorrono i presupposti previsti dall’art. 8 co. 4 bis del d. lgs. 28/2010, norma questa che prevede una sanzione per tale comportamento prescindendo del tutto dall’esito della causa;

 
- rilevato che l’art. 8 co. 4 bis del d. lgs. 28/2010 non indica la forma del provvedimento con la quale la sanzione deve essere irrogata;


- considerato che l’art. 176 c.p.c. dispone che tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga diversamente, hanno la forma dell’ordinanza e che l’art. 179 c.p.c., in tema di sanzioni, è norma che esprime un principio di carattere generale;


- osservato altresì che le parti hanno chiesto la concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c.;

p.t.m.

 


- condanna la ……. al versamento in favore dell’erario dell’importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, mandando alla cancelleria per quanto di competenza;

- assegna alle parti i termini di cui all’art. 183 VI co. c.p.c. (precisandosi che l’inizio della decorrenza è fissata a partire dal 24-12-2015) e rinvia la causa per la decisione sulle eventuali istanze istruttorie all’udienza del 14- 6-2016.
Si comunichi.
 
Mantova, 22 dicembre 2015.
Il Giudice Istruttore Dott. Mauro Bernardi.