Tribunale di Mantova
Sezione Prima
Sezione Prima
Il Giudice Istruttore,
- letti gli atti del procedimento n. _____/15 e sciogliendo la riserva di cui
al verbale odierno così provvede:
- rilevato che il giudizio ha ad oggetto una domanda concernente diritti reali
ed è quindi soggetto alla disciplina di cui all’art. 5 del d. lgs. 28/2010;
- osservato che parte convenuta, costituitasi in giudizio, non è comparsa senza
giustificato motivo all’incontro fissato dall’organismo di mediazione designato
sicché ricorrono i presupposti previsti dall’art. 8 co. 4 bis del d. lgs.
28/2010, norma questa che prevede una sanzione per tale comportamento
prescindendo del tutto dall’esito della causa;
- rilevato che l’art. 8 co. 4 bis del d. lgs. 28/2010 non indica la forma del
provvedimento con la quale la sanzione deve essere irrogata;
- considerato che l’art. 176 c.p.c. dispone che tutti i provvedimenti del
giudice istruttore, salvo che la legge disponga diversamente, hanno la forma
dell’ordinanza e che l’art. 179 c.p.c., in tema di sanzioni, è norma che
esprime un principio di carattere generale;
- osservato altresì che le parti hanno chiesto la concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c.;
p.t.m.
- condanna la ……. al versamento in favore
dell’erario dell’importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il
giudizio, mandando alla cancelleria per quanto di competenza;
- assegna alle parti i termini di cui all’art. 183 VI co. c.p.c. (precisandosi
che l’inizio della decorrenza è fissata a partire dal 24-12-2015) e rinvia la
causa per la decisione sulle eventuali istanze istruttorie all’udienza del 14-
6-2016.
Si comunichi.
Mantova, 22 dicembre 2015.
Il
Giudice Istruttore Dott. Mauro Bernardi.