Nel caso di mediazione disposta nel giudizio di appello ai
sensi dell’art. 5, II co. D. lgs.n.28/2010, come novellato dal D.L. n. 69/13,
conv. nella L. 98/13, e così come nella affine materia del giudizio
di primo grado nella opposizione a decreto ingiuntivo, la locuzione “improcedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”, non può che intendersi nel senso di improcedibilità dell’appello, ovvero dell’opposizione a D.I., con le indicate conseguenze di legge.
di primo grado nella opposizione a decreto ingiuntivo, la locuzione “improcedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”, non può che intendersi nel senso di improcedibilità dell’appello, ovvero dell’opposizione a D.I., con le indicate conseguenze di legge.