sabato 4 marzo 2017

Nel procedimento di mediazione demandata partecipare al solo incontro informativo non è mediazione effettivamente svolta

Ancora una volta la giurisprudenza pone l’accento sulla necessità che al procedimento di mediazione partecipino personalmente le parti assistite dai loro avvocati e che vadano oltre il primo incontro informativo.
L’istante che intende svolgere effettivamente la mediazione demandata, non fermandosi all’incontro informativo, e ciò a differenza della parte antagonista che non intenda procedere, deve dichiararlo e farlo verbalizzare dal mediatore, distinguendo in tale modo la sua posizione da quella della parte renitente.

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