Con la sentenza 26/6/2017 del Tribunale di Roma il Giudice, Cons. Dott. Massimo Moriconi
,sviluppando un ineccepibile iter argomentativo ed ermeneutico,
ribadisce che nel procedimento di mediazione non solo la presenza
personale della parte è indefettibile – art.8 primo comma del decr.lgsl.28/10 – ma che ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/’10 come modificato dal D.L.69/’13 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione .
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