mercoledì 26 luglio 2017

Condanna per il notaio che non partecipa personalmente e che a mezzo del suo procuratore speciale non aderisce alla mediazione.

Con la sentenza  26/6/2017 del Tribunale di Roma il Giudice, Cons. Dott. Massimo Moriconi ,sviluppando un ineccepibile iter argomentativo ed ermeneutico,  ribadisce che  nel procedimento di mediazione non solo la presenza personale della parte è indefettibile – art.8 primo comma del decr.lgsl.28/10 – ma che ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/’10 come modificato dal D.L.69/’13 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione .
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