martedì 5 dicembre 2017

Anche se vince la causa non partecipare alla mediazione senza giustificato motivo comporta il rischio di condanna alle spese



Tribunale di Roma ,Sentenza 30/11/2017

In NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ROMA SEZIONE Sez.XIII°
N. RG.101137-11
REPUBBLICA ITALIANA
Il Giudice dott. cons. Massimo Moriconi


nella causa tra a
……………….
-7- La mancata partecipazione di spa A. al procedimento di mediazione
Spa A., senza fornire alcuna giustificazione, non ha inteso partecipare, nonostante al primo incontro , ne siano seguiti altri due proprio al fine di favorire la partecipazione di tutte le parti all'incontro in mediazione, introdotta, su ordine del Giudice, dagli attori
La mancata adesione di spa A. è particolarmente grave.

A) in linea generale, perché disattende, senza alcuna giustificazione, l'ordine, legittimamente dato, del Giudice : che il mancato rispetto dell'ordine impartito dal Giudice ai sensi dell'art. 5 co.II° della legge integri colpa grave - se non dolo- non è seriamente contestabile, ampiamente motivato e confermato dalla giurisprudenza che si richiama, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.118 att. cpc , in nota (omissis)
B) In particolare, nel caso che ci occupa, perché se spa A. avesse partecipato alla mediazione, il tentativo di accordo non sarebbe fallito di necessità, per sua colpa, essendo venuta meno una delle parti della causa e della vicenda. Essendo stata acquisita la relazione dei consulenti del Giudice ed avendo a disposizione l'ordinanza di invio in mediazione nella quale vi erano importanti spunti di riflessione e discussione, le parti avrebbero potuto raggiungere, senza difficoltà, un accordo utile per tutte e utile soprattutto per evitare di spingere il conflitto fino alle estreme conseguenze, vale a dire della sentenza.
E' ormai patrimonio comune dei più avvertiti operatori del diritto che solo il competente e sperimentato utilizzo su larga scala degli strumenti A.D.R. (che nella realtà si sostanziano nella mediazione obbligatoria e demandata e nella proposta del giudice ai sensi dell'art.185 bis cpc), potrà avviare a soluzione l'universalmente noto endemico male della Giustizia civile italiana rappresentato dalla durata delle cause.
Durata che oltre a penalizzare la parte più debole che resiste male alla lunga attesa delle decisioni (a cui spesso seguono altrettante defaticanti esecuzioni, offre del Paese un'immagine anche internazionale di arretratezza e di incapacità di affrontare le sfide dei tempi, rappresentandolo in questo settore strategico in gran parte rilegato in una sfera a se stante scollegata dalle tumultuose e rapide temperie della vita e della società attuale; con effetti assai negativi che si ripercuotono in gangli vitali quali lo sviluppo delle imprese e l'allogazione delle risorse da parte delle aziende straniere.
Da ultimo, non è peregrino ritenere che finanche la qualità dei provvedimenti possa alla lunga soffrire di tale situazione, pressati come sono, i Giudici, fra le necessità di scrivere sentenze di qualità (il che richiede tempo, per la natura ontologicamente laboriosa dello strumento "sentenza" e vista la gran mole di cause) e quella di far presto (dovendo contrastare l'imponente marea di condanne per ritardi nelle decisioni che il Ministero della Giustizia subisce)
Tutto questo per concludere che l'inottemperanza, ingiustificata, delle parti al provvedimento del giudice ex art. 5 comma II° decr.lgsl.28/10, che richiede l'effettiva partecipazione alla mediazione, costituisce sempre una grave inadempienza, dalla quale ben può discendere, secondo le circostanze del caso, l'applicazione della sanzione di cui al terzo comma dell'art.96 cpc.
In questo caso preclusa solo dal dato testuale della norma che riconnette la sanzione alla soccombenza.
Invero, tale norma, nel 2009 (data di nascita del terzo comma dell'art.96 III° comma) innovativa, appare oggi, da questo punto di vista, retrò essendo nel frattempo la mentalità del legislatore evoluta in ragione della situazione e delle preoccupazioni esposte poc'anzi.
Come dire che se il dato testuale della norma impedisce la condanna della spa A., in quanto non soccombente, tuttavia il disvalore della sua condotta non partecipativa e renitente ai tentativi di conciliazione è vieppiù avvertito.
Siccome nel corso del tempo, la partecipazione ai tentativi di conciliazione in vario modo previsti dalla legge, è stata ed è sempre più considerata dal legislatore quale necessaria testimonianza attiva di lealtà e comprensione delle legittime aspettative della società ad una Giustizia che abbia tempi "umani" cioé corrispondenti al normale scorrere della vita delle persone
Del che sono progressive e non isolate testimonianze, l'art. 8 del decr.lgsl.28/2010 l’art. 4 del d.l. 132/2014 (negoziazione assistita), e più di recente l'art. 8 della legge Gelli
Si è andato infatti via via radicando il giusto convincimento che la partecipazione al procedimento conciliativo è un valore a sé stante, che prescindendo dal merito ed quindi dalla ragione e dal torto, non può essere ignorata, senza conseguenze, sulla base del convincimento (quand’anche successivamente avvalorato dalla decisione del giudice) di non dover incorrere nella soccombenza.
Sicché, entrando nel particolare, la circostanza che spa A. risulti non soccombente in questa causa, nella cultura che si è ormai affermata, è fattore non elidente la colpa (grave) dell'ostruzionismo nei confronti delle virtuose pratiche conciliative apprestate sempre più ubiquamente dall'Ordinamento.
-8- Le spese di causa - La violazione da parte di spa A. del disposto di cui all'art. 92 primo comma seconda parte cpc in relazione all'art. 88 primo comma cpc
Le spese (che vengono regolate secondo le previsioni – orientative per il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto- della l.24.3.2012 n.27 e del D.M. Ministero Giustizia 22.7.2012 n.140), nei rapporti fra gli attori e Roma Capitale, seguono la soccombenza, e vengono liquidate e distratte come in dispositivo; devono essere compensate quanto ai rapporti fra Roma Capitale e spa A..
Ed invero l’art. 92 cpc dispone che il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte
Premesso che è di ovvia evidenza che la condanna della parte vittoriosa alle spese contiene, come il più contiene il meno, la possibilità di compensazione, si reputa giusto procedervi nei rapporti fra spa A. (che ha trasgredito, nel modo e per la ragione supra esposta, al dovere di una leale condotta processuale ) ed il Comune di Roma.
Ed invero ponendo in essere la segnalata condotta renitente, la spa A. ha annullato quella elevata chanche di conciliazione della quale, come si è detto, vi erano significativi presupposti, causando in tale modo la perdita della chanche stessa, con i vantaggi anche per la controparte conseguenti, ed il prolungamento della controversia con sicuro aggravamento delle spese a carico di Roma Capitale.
La sentenza è per legge esecutiva.

P.Q.M.

definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1. DICHIARA la responsabilità di Roma Capitale per i danni causati agli attori;
2. CONDANNA Roma Capitale al risarcimento dei danni in favore di
a. M.G., A.N. e R.N. liquidati nella somma di €. 112.339,00 , nonché quanto a
b. R.N. nella somma di €.10.000,00
oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
3. CONDANNA Roma Capitale a porre in essere, nel termine di sei mesi dalla notifica della sentenza, tutti gli adempimenti necessari, preliminari ed attuativi, diretti a realizzare quanto indicato alle pagine 94-99 della relazione dei CTU ing. P.M. e ing. P.R.;
4. CONDANNA Roma Capitale in persona del Sindaco pro tempore al pagamento delle spese di causa in favore di M.G.N., avvocato antistatario, liquidandole in €.15.000,00, oltre IVA CAP e spese generali; spese di CTU a carico definitivo di Roma Capitale;
5. COMPENSA le spese di causa fra Roma Capitale e spa A.;
6. SENTENZA esecutiva
Roma lì 30.11.2017
Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi

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