L’errata indicazione del domicilio ove far pervenire la convocazione in mediazione operata dal responsabile dell’Organismo a norma dell’art. 8 comma 1 del d.lgs 28/2010 e
la genericità del mediatore nell’adempiere ai propri obblighi di legge
comporta una irregolarità che non può ritorcersi ai danni della parte
attrice.
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